Agli studenti
Ai docenti
Al personale ATA
Sede e Succursale
Oggetto: Divieto di fumo nelle scuole
Si ricorda che ai sensi della Legge n. 128 dell’8 novembre 2013, art.4 (conversione del D.L. n. 104 del 12 settembre 2013: “Misure urgenti in materia di Istruzione, Università e Ricerca”) il divieto di fumo all’interno degli istituti scolastici è esteso anche alle “aree all’aperto di pertinenza delle istituzioni del sistema educativo di istruzione e di formazione”(c.1).
Il medesimo articolo (c.2) precisa inoltre che “è vietato l’utilizzo delle sigarette elettroniche nei locali chiusi e nelle aree all’aperto di pertinenza delle istituzioni del sistema educativo di istruzione e di formazione”.
Come previsto dalla normativa vigente, i trasgressori delle disposizioni di cui sopra saranno soggetti al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria variabile da € 27,50 a € 275,00. I proventi di tali sanzioni saranno destinati dal MIUR, d’intesa, ove necessario, con gli altri Ministeri interessati, alle singole istituzioni che avranno contestato le violazioni, per la realizzazione di attività formative finalizzate all’educazione alla salute.
I Docenti incaricati della vigilanza in cortile e nei corridoi durante l’intervallo e i referenti del divieto fumo sono sollecitati a far rispettare la normativa sanzionando chi è sorpreso a fumare.
Si confida nella responsabilità e collaborazione di tutte le componenti, al fine di evitare di dover ricorrere all’irrogazione di tali spiacevoli sanzioni pecuniarie.
Il Dirigente scolastico
Prof.ssa Cristina Comini
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